Pubblicato sul sito del Masaf il decreto con le modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’Ocm Vino”. Possono accedere all’intervento le organizzazioni professionali che abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni di produttori di vino; c le associazioni di organizzazioni di produttori di vino; i consorzi di tutela, i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo; i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative; le reti di impresa.
La promozione è riservata ai vini confezionati, ai vini a denominazione di origine protetta, ad indicazione geografica protetta; ai vini spumanti di qualità e di qualità aromatici; ai vini con l’indicazione della varietà. I progetti possono essere nazionali, regionali e multiregionali. Per i progetti nazionali nella promozione del vino devono essere coinvolte almeno cinque regioni e il proponente deve avere una sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è prodotto il vino interessato dall’intervento di promozione. I progetti regionali prevedono la promozione delle produzioni di una regione in cui il soggetto proponente abbia la sede operativa.
I progetti multiregionali devono coinvolgere almeno due regioni in ciascuna di esse il proponente dele avere sedi operative. Il finanziamento per ciascun progetto da parte del Ministero e delle regioni non può essere superiore al 25% dell’importo dell’iniziativa. Le azioni che possono accedere al contributo che riguarda uno o più mercati di paesi terzi sono quelle relative a relazioni pubbliche, promozione e pubblicità e devono mettere in evidenza gli elevati standard qualitativi, di sicurezza o ambiente delle produzione della Ue.
Ammesse anche partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; campagne di informazione, in particolare su denominazioni di origine, indicazioni geografiche e produzione biologica. E ancora, studi di mercati nuovi o per il rafforzamento di quelli esistenti, e per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
L’importo del contributo a valere sui fondi europei non può superare il 50% delle spese sostenute ed è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% del contributo ammissibile e del successivo 20% al completamento dei controlli.