14 Febbraio 2023
MATERNITÀ A RISCHIO, NUOVE TUTELE PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Le future mamme autonome in caso di gravidanza a rischio potranno essere indennizzate anche prima dei due mesi antecedenti al parto. E’ questa l’ultima conquista europea a cui il nostro Paese si è adeguato. Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande.

Un passo in avanti dunque nella valorizzazione delle risorse femminili e nella cultura della parità, grazie alle novità importanti introdotte dalla legge italiana sul fronte delle tutela della maternità, in attuazione di una Direttiva europea finalizzata a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, la condivisione delle responsabilità di cura tra i sessi e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Le destinatarie principali di questa nuova tutela sono le mamme con una attesa a rischio iscritte alle gestione autonome dell’Inps, vale a dire coltivatrici dirette, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, nonché le libere professioniste iscritte alle casse professionali. A differenza di quanto avviene per le dipendenti, le tutele non si estendono però all’astensione per mansioni rischiose o gravose per la gravidanza.

Nel merito, si prevede per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera, anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Per ottenere l’indennità di maternità anticipata, è necessario presentare l’accertamento medico dell’ASL che individua il periodo indennizzabile ed essere in regola con il versamento dei contributi. Non è richiesto, invece, l’obbligo di astenersi dal lavoro.
L’importo dell’indennità è lo stesso di quello calcolato per i periodi di tutela ordinari di maternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

È stato proprio l’Inps pochi giorni fa ad informare gli utenti con un messaggio, del rilascio degli aggiornamenti procedurali necessari per la presentazione di queste domande e della possibilità di indennizzare i soli periodi successivi al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si ricorda che già durante l’estate scorsa, l’Istituto aveva illustrato le novità in materia, anticipando, oltre alla possibilità di fruire dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome, anche ulteriori novità come il congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori padri dipendenti, elevato a 10 giorni (20 in caso di parto gemellare) e l’estensione del congedo parentale anche ai lavoratori autonomi.

Dalla nuova formulazione deriva il diritto a tre mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, lavoratori autonomi, da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. Invece, gli iscritti alla Gestione Separata, avranno ora la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori ora di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Fiorito Leo

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