Con la circolare n. 18 del 10 febbraio l’Inps ha definito le nuove aliquote contributive che le aziende agricole devono applicare per gli operai a tempo determinato e indeterminato nel 2023.
Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale l’aliquota è pari al 32,30% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
La circolare ricorda che per i rapporti di lavoro a tempo parziale il calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per quest’anno è: 53,95 euro x 6/39 = 8,30 euro
Non sono state modificate le aliquote Inail. Pertanto i contributi restano confermati al 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Confermate anche le agevolazioni per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura con l’aliquota piena al 100% per i territori non svantaggiati, al 25% per quelli particolarmente svantaggiati (ex montani) e del 32% per gli svantaggiati.
La circolare precisa infine che dal 1° gennaio 2022, è stata estesa la tutela della prestazione Naspi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Tali imprese dunque devono versare i contributi di finanziamento Naspi e non più l’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.