E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue il regolamento di esecuzione n°1584/023 con le misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica e per l’eradicazione ed il contenimento di questo organismo nocivo.
La Popillia japonica è un coleottero scarabeide originario del Giappone, considerato una delle specie invasive di maggior interesse agrario. Al di fuori del suo areale di origine, è diffusa in ampie aree di Stati Uniti, Canada e Cina, dove è in grado di causare danni rilevanti alle coltivazioni. Nell’Unione europea, la presenza dell’insetto era conosciuta unicamente per il Portogallo (Isole Azzorre) fino al 2014, quando è stata rinvenuta in Italia nel Parco del Ticino. Successivamente, è stata segnalata anche in Svizzera.
È altamente polifaga, sebbene non tutte le specie vegetali vengano colpite con la stessa intensità. Tra le specie di interesse agrario si possono citare vite, piccoli frutti, nocciolo, pesco, susino, mais e soia.
In Italia, compie una sola generazione all’anno e sverna come larva di terza età nel terreno. Gli adulti sfarfallano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e sono attivi fino a settembre.
I danni sono causati sia dalle larve nel terreno, che si nutrono delle radici di graminacee, che dagli adulti, che presentano un comportamento gregario, alimentandosi sulla vegetazione di numerose specie coltivate e spontanee.
In considerazione dell’elevato rischio fitosanitario, Popillia japonica è inclusa nella lista degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea (Allegato II, parte B, del Regolamento (UE) 2019/2072).
A partire dal suo ritrovamento nel 2014 nel Parco del Ticino, i competenti Servizi fitosanitari regionali hanno avviato monitoraggi nell’area interessata e su tutto il territorio nazionale per verificare la diffusione della specie, attraverso indagini annuali che prevedono l’utilizzo di trappole e osservazioni visive.
Sulla base delle indagini effettuate, è stata ufficialmente istituita l’area demarcata del focolaio, costituita da una zona infestata, che ricade nelle regioni Lombardia, Piemonte, alcuni comuni dell’Emilia-Romagna e Valle d’Aosta, e da una zona cuscinetto, che ricade nelle medesime regioni.
Il testo del nuovo regolamento prevede che gli Stati membri effettuino indagini annuali e stabiliscano aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto oltre ad applicare misure di eradicazione e contenimento al loro interno. Gli allegati, inoltre, contengono un elenco delle piante esposte all’insediamento della Popillia japonica (Allegato I), così come un elenco zone infestate e delle zone cuscinetto (Allegato II).