In un momento difficile per l’economia e l’occupazione occorre intervenire con decisione per impedire le vendite sottocosto di cibi e bevande che si spingono le aziende agricole ed alimentari alla chiusura in un momento in cui è fondamentale difendere la sovranità alimentare del Paese con l’emergenza pandemia che ostacola gli scambi e favorisce accaparramenti e speculazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla necessità di un serio intervento normativo del parlamento contro le pratiche commerciali sleali ad integrazione della Direttiva UE 2019/633.
Il massiccio ricorso attuale alle offerte promozionali da parte della distribuzione – sottolinea la Coldiretti - non può essere scaricato sulle imprese di produzione già costrette a subire l’aumento di costi dovuti alle difficili condizioni di mercato. Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia – precisa la Coldiretti - vanno a remunerare il prodotto agricolo per effetto delle distorsioni e delle speculazioni che si verificano lungo la filiera a causa degli evidenti squilibri di potere contrattuale.
“Con le pratiche sleali si aggravano le distorsioni dal campo alla tavola, visto che per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi come frutta e verdura solo 22 centesimi arrivano al produttore agricolo ma il valore scende addirittura a 2 centesimi nel caso di quelli trasformati dal pane ai salumi fino ai formaggi. La crisi causata dal Covid rischia di peggiorare la situazione, con ripercussioni sugli anelli più deboli della catena alimentare, gli agricoltori e i consumatori”, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.
E’ lunga la lista delle pratiche commerciali sleali - dice Coldiretti Puglia - messe al bando dalla direttiva approvata in via definitiva dal Parlamento Ue e seguita fin dall’inizio da Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo e relatore della direttiva.
Pagamenti in ritardo (oltre 30 giorni dal termine stabilito di consegna per i prodotti agroalimentari deperibili e superiore ai 60 giorni nel caso di non deperibilità), annullamento dell’ordine da parte dell’acquirente con preavviso breve (inferiore a 30 giorni) e che non consente al fornitore di trovare acquirenti alternativi ai suoi prodotti, modifica unilaterale delle condizioni di un accordo di fornitura – aggiunge Coldiretti Puglia - richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita e di indennizzi per deterioramento o perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano quando sono già di proprietà dell’acquirente o comunque già nei suoi locali, rifiuto di confermate in un contratto scritto le condizioni di vendita, divulgazione illecita da parte dell’acquirente di segreti commerciali, minaccia al fornitore di ritorsioni commerciali quando il fornitore rivendica i suoi diritti contrattuali, addebito al fornitore del costo sostenuto per i reclami dei clienti anche se questi non ha alcuna responsabilità.
E ancora – insiste Coldiretti Puglia - la restituzione dei prodotti senza alcun pagamento, la richiesta di un pagamento per la messa a disposizione del mercato e di un contributo del costo degli sconti per la promozione e per la pubblicità, il marketing o per il personale impegnato ad organizzare gli spazi dove avviene la vendita dei prodotti.
E’ fondamentale – continua la Coldiretti - presidiare il pieno esercizio della delega da parte del Governo ai fini dell’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali secondo l’impianto dei principi e dei criteri stabiliti dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di delegazione europea. In particolare appare necessario rendere l’intervento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentare (ICQRF) funzionale al rispetto del funzionamento del mercato e delle filiere per le acquisite competenze in ambito agroalimentare. Mentre si tratta di segnalare le modalità della vendita sottocosto come parametro di controllo obbligatorio per accertare la violazione della condotta commerciale dell’operatore economico in base al semplice superamento dei costi medi di produzione elaborati dall’ Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) per evitare forme di abuso derivante dalla posizione di forza che le imprese della trasformazione e della distribuzione mostrano rispetto alle imprese agricole.