3 Giugno 2022
AGRICOLTURA BIOLOGICA: IN ARRIVO LE NUOVE NORME UE, ECCO LE NOVITÀ

Arrivano le nuove norme dell’Unione Europea sulla produzione bio. E’ stato inviato alla Corte dei conti, per la registrazione, il Decreto relativo all’attuazione del regolamento Ue 2018/848 su produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Il dispositivo abroga il regolamento Ce n. 834/2007 e i regolamenti delegati e esecutivi collegati per quanto riguarda gli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione, e i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.
Il decreto ha dovuto dare applicazione a quelle disposizioni del nuovo regolamento che lasciano allo Stato membro un margine di intervento per la loro attuazione.

Il provvedimento è stata anche l’occasione per sistematizzare norme contenute in altri decreti e che riguardano alcuni aspetti che generano confusione tra gli operatori della filiera.

Vediamo quali sono le novità per le aziende.

Disposizioni specifiche sono previste per le alghe e la produzione del vino così come per l’acquacoltura e la ristorazione collettiva. In merito a quest’ultimo settore, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all’etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva che sarà oggetto di un uno specifico decreto. Nelle more dell’adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono essere trasmesse al Mipaaf, il quale, entro 60 giorni dalla ricezione, ne riscontra la conformità ai parametri minimi individuati dal decreto. A tale procedura si applica l’istituto del silenzio assenso. Il Mipaaf rende pubbliche tali norme private sul sito istituzionale www.politicheagricole.it e www.sinab.it.

Per quanto concerne le produzioni vegetali, il decreto pone l’accento sull’obbligatorietà delle rotazioni pluriennali delle colture e del sovescio stabilendo norme specifiche per colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo. In deroga alla norma relativa alle colture sopra indicate, un diverso sistema è stabilito per i cereali autunno vernini, il riso, ortaggi e foglia larga a ciclo breve mente per le colture da taglio si specifica che non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. Per quanto riguarda le colture in serra si applica quanto previsto dal reg. 2018/848.

Ai fini del calcolo per la verifica di conformità degli impieghi di rame è necessario tenere conto dell'apporto di rame da altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, qualora l’informazione sia disponibile.

Per le api, in riferimento alla scelta di razze autoctone sono state inserite oltre all’Apis mellifera ligustica e apis mellifera sicula, anche la Apis mellifera carnica e Apis mellifera nigra.

Per il settore dell’acquacoltura è richiesto il piano di gestione sostenibile presentato dall’operatore o gruppo di operatori all’organismo di certificazione alla prima applicazione del sistema di controllo e comunque prima dell’emissione del certificato.

Sulla gestione delle deroghe, ad esse è dedicato un articolo specifico differenziando i diversi casi: il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica, Introduzione di animali non biologici, uso di mangimi proteici non biologici, stabulazione in piccole aziende, uso di cera non biologica.

Per quanto concerne il sistema di controllo, l’operatore o gruppo di operatori che ha notificato attività con metodo biologico indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, è tenuto ad assoggettarsi ad un unico Organismo di certificazione. La dichiarazione è fornita all’organismo di controllo alla prima applicazione del sistema di controllo e comunque prima dell’emissione del certificato.

Le misure pratiche sono le ‘Misure preventive e precauzionali’ così come definite dal Regolamento nonché le modalità di gestione del sospetto di non conformità di un prodotto biologico a causa della presenza di una sostanza o di un prodotto non autorizzato. Se il sospetto è confermato o non può essere eliminato, l’operatore informa senza indugio l’organismo di controllo e coopera con esso, Se il sospetto è eliminato l’operatore tiene le registrazioni e la documentazione delle verifiche svolte. Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti del Regolamento. Affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per quello specifico punto vendita.

L'operatore o gruppo di operatori che intende affidare lo svolgimento di un'attività a terzi indica tale attività nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell’elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato del soggetto esecutore. Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo di cui al Regolamento, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore. Le piattaforme on-line che vendono prodotti biologici devono essere assoggettate al sistema di controllo.

Il produttore o gruppo di operatori di risone biologico è obbligato a dichiarare, in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura biologica al proprio organismo di controllo nelle modalità indicate dallo stesso Ente sia nella denuncia resa all’Ente Nazionale Risi che nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto resa allo stesso Ente.

Il detentore di risone biologico è obbligato a dichiarare le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura biologica: a) nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all’Ente Nazionale Risi; b) nei Registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all’Ente Nazionale Risi entro il 15 di ogni mese, con l’indicazione del proprio Organismo di Controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.1 Il certificato rilasciato dall'Ente Nazionale Risi all'atto di ogni trasporto di risone, deve contenere l’indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, conversione all’agricoltura biologica.

Infine, il decreto stabilisce disposizioni transitorie per quanto concerne lo sviluppo di molluschi vivi.

Il provvedimento consente finalmente un’armonizzazione e semplificazione delle disposizioni di settore. Tuttavia, si sarebbe auspicato che il provvedimento avesse introdotto alcune norme di applicazione delle innovazioni presenti nel reg. Ue 2018/848 come le certificazioni di gruppo che, purtroppo, non sono presenti nel testo. Si attende, quindi, che a breve possa essere adottato un ulteriore decreto che compensi tali lacune.

SONDAGGIO

Come scegli il cibo, quali sono le motivazioni alla base delle tue scelte alimentari?

TERRAINNOVA

 

Continuando con la navigazione in questo sito, accordi l'utilizzo dei nostri cookie. Approfondisci

Le impostazioni dei cookie in questo sito sono impostate su "permetti cookie" per permettere la migliore esperienza di navigazione possibile. Se continui l'utilizzo di questo sito senza cambiare le impostazioni del tuo browser o se clicchi su "Accetto" confermai l'autorizzazione di tali cookie.

Chiudi